Art. 52
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[1]((La candidatura di chi non sia deputato uscente dalla Camera immediatamente disciolta, per il quale bastera' una dichiarazione da lui solo sottoscritta in forma autentica, deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno 400 e non piu' di 500 elettori inscritti nelle liste del Collegio.
[2]La dichiarazione deve contenere l'indicazione esatta del Collegio per il quale si pone la candidatura, nonche' il cognome ed il nome, la paternita' ed il luogo di nascita del candidato. Alla dichiarazione devonsi allegare il certificato di nascita del candidato, salvo per gli ex-deputati gia' convalidati; il certificato penale accertante che il candidato non e' stato condannato alla interdizione perpetua dei pubblici uffici, ne' alla pena dell'interdizione temporanea in corso di espiazione; il certificato, ove occorra, di cui alla lettera f) dell'art. 53; ed i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro inscrizione nelle liste politiche del Collegio.
[3]I sindaci devono nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente e' punito con la multa da L. 300 a 3000. Se abbia agito per negligenza la pena e' diminuita della meta'. Il procuratore del Re per tale reato procede per citazione direttissima.
[4]La firma degli elettori indicante il nome, cognome e paternita' del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie, o, nel caso che si tratti di elettori residenti all'estero, da Regio console che appone anche le indicazioni del Comune nelle cui liste dichiarano di essere inscritti. Il relativo onorario del notaio sara' di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a L. 5 per ciascun atto. Nessun elettore puo' sottoscrivere per piu' di una candidatura; i contravventori sono puniti con la multa sino a L. 3000 o con la detenzione sino a 3 mesi.
[5]Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione redatta nelle forme indicate dall'art. 11 che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.
[6]La candidatura, tranne quella del deputato uscente, deve essere accettata dal candidato con dichiarazione firmata e autenticata da un notaio o dal sindaco di un Comune del Collegio o dal Regio console in caso di assenza dal Regno.
[7]In tutti i casi di omonimia fra un candidato ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati al candidato sopredetto)).
Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva