Art. 70
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[1]Se l'espressione del voto non e' compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda dall'elettore dichiarandone la nullita', e l'elettore non e' piu' ammesso al voto.
[2]Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca e' punito con la multa da L. 500 a 1000 e, in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi.
[3]Il presidente deve vigilare che l'elettore che si reca nella cabina trovi la matita di cui al quarto comma dell'art. 60.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva