Art. 70
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[1]Se l'espressione del voto non e' compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la ((busta)) dall'elettore dichiarandone la nullita', e l'elettore non e' piu' ammesso al voto.
[2]Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca e' punito con la multa da L. 500 a 1000 e, in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi.
[3]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1925, N. 122)).
Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva