Art. 72

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[1]Se un elettore riscontra che e' deteriorata la scheda consegnatagli, ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, puo' richiederne al presidente una seconda contro la restituzione della prima, la quale viene messa in un piego dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata» con la sua firma.

[2]Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata nonche' col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'art. 65. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'art. 69, e' annotata la consegna della nuova scheda.

[3]In ugual modo si procede nel caso in cui l'ufficio verifichi che una scheda e' deteriorata. In nessun caso sara' ammessa la consegna di una terza scheda.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art72 · fonte su Normattiva