Art. 72
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[1]Se un elettore riscontra che e' deteriorata la ((busta)) consegnatagli, ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, puo' richiederne al presidente una seconda contro la restituzione della prima, la quale viene messa in un piego dopo che il presidente vi abbia scritto «((busta)) deteriorata» con la sua firma.
[2]Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda ((busta)) consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata nonche' col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'art. 65. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'art. 69, e' annotata la consegna della nuova ((busta)). 1
[3]In ugual modo si procede nel caso in cui l'ufficio verifichi che una ((busta)) e' deteriorata. In nessun caso sara' ammessa la consegna di una terza ((busta)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 febbraio 1925, n. 122
1La L. 15 febbraio 1925, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la parola scheda e' sostituita dalla parola busta.
Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva