Art. 77

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925. Leggi il testo vigente →

[1]Oltre i casi di nullita' previsti dagli articoli 69 e 70, sono nulli i voti quando:

[2]1° le schede non siano quelle di cui all'art. 45 ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'art. 65, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice;

[3]2° le schede presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente;

[4]3° le schede non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per piu' di una lista o quando non possa identificarsi la lista prescelta;

[5]4° le schede contengano altri segni o indicazioni oltre quelli ammessi dall'art. 69.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art77 · fonte su Normattiva