Art. 77
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[1]Oltre i casi di nullita' previsti dagli articoli 69 e 70, sono nulli i voti quando:
[3]2° le schede presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente;
[4]3° le schede non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per piu' di una lista o quando non possa identificarsi la lista prescelta;
[5]4° le schede contengano altri segni o indicazioni oltre quelli ammessi dall'art. 69.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva