Art. 77
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[1]((Oltre al caso di nullita', previsto dall'art. 70, sono nulli i voti quando:
[3]2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura e segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'art. 76, n. 4°;
[4]3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per piu' di un candidato o contengano un contrassegno diverso da quello riportato nella scheda tipo, o contengano altre indicazioni ovvero contengano indicazioni non ammesse dal 3° comma dell'art. 69 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, segui che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;
[5]4° nelle schede, per inosservanza di quanto e' prescritto nel terzo comma dell'art. 69, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta)).
Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva