Art. 77

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Oltre al caso di nullita', previsto dall'art. 70, sono nulli i voti quando:

[2]1° le buste non siano quelle di cui all'art. 46, ovvero sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'art. 65, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede;

[3]2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura e segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'art. 76, n. 4°;

[4]3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per piu' di un candidato o contengano un contrassegno diverso da quello riportato nella scheda tipo, o contengano altre indicazioni ovvero contengano indicazioni non ammesse dal 3° comma dell'art. 69 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, segui che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

[5]4° nelle schede, per inosservanza di quanto e' prescritto nel terzo comma dell'art. 69, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta)).

Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art77 · fonte su Normattiva