Art. 78
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[1]Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia condotto a termine le operazioni ovvero non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve, alle ore sette del mattino successivo, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede gia' spogliate, l'altra urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 76. Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni del citato articolo.
[2]Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'art. 80, nella cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale, e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.
[3]In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso art. 80.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva