Art. 78
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore ventiquattro chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste gia' spogliate, l'altra urna, che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 76. Alle due urne, come al piego, devono apporsi le indicazioni del Collegio e della Sezione, il sigillo col bollo di cui all'art. 65 e quello dei rappresentanti dei candidati, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori e, se manchino rappresentanti, di qualunque elettore, che ne faccia richiesta; delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.
[2]Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'art. 80 nella Cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio, e consegnate al cancelliere, il quale diviene personalmente responsabile.
[3]In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso art. 80)).
Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva