Art. 79
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[1]Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti. Il verbale viene, poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio, di cui all'art. 66, e sul quale appongono la firma presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti delle liste presenti.
[2]Un esemplare di questo verbale e di quello redatto a norma dell'art. 59 viene entro il lunedi' susseguente alle elezioni, depositato nella segreteria del Comune, dove si e' radunata la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.
[3]Il piego delle schede insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dell'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore: il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.
[4]Il pretore invita gli scrutatori e i rappresentanti delle liste ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 76, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio.
[5]Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.
[6]Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del comune, dove si e' radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva