Art. 79
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[1]((Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati presenti. Il verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigilato col bollo dell'ufficio di cui all'art. 65 e sul quale appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti dei candidati presenti.
[2]Un esemplare del verbale viene entro il lunedi' susseguente all'elezione depositato nella segreteria del Comune, dove si e' radunata la sezione, ed ogni elettore del Collegio ha ritto di prenderne conoscenza.
[3]Il piego delle buste, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'Ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrita', dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della congegna.
[4]Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 76, n. 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori ed i rappresentanti dei candidati intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.
[5]Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si e' radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella Segreteria: ogni elettore del Collegio ha diritto di prenderne conoscenza)).
Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva