Art. 80
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[1]Il presidente, o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente l'altro esemplare del verbale colle schede e carte, di cui all'art. 76, alla cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale.
[2]Qualora non siasi adempiuto a quanto e' prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente della Corte d'appello puo' far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva