Art. 80
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[1]((Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'articolo 76, alla Cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio.
[2]Qualora non siasi adempiuto a quanto e' prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale puo' far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino)).
Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva