Art. 82
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[1]L'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte d'appello di Roma sara' composto del primo presidente e di quattro presidenti di sezione; in caso d'impedimento il primo presidente e' sostituito dal presidente di sezione piu' anziano, e i presidenti di sezione sono sostituiti dal consigliere piu' anziano della rispettiva sezione. Esso si fara' assistere, ove lo creda, da esperti scelti dal presidente
[2]Appena saranno pervenuti i verbali di tutte le Corti d'appello circoscrizionali l'Ufficio centrale nazionale:
[3]1° procede alla somma di tutti i voti ottenuti dalle singole liste in tutto il Regno;
[4]2° verificata quale sia la lista che abbia raggiunto il venticinque per cento dei voti validi ed abbia ottenuto il maggior numero di voti in tutto il Collegio nazionale, attribuisce ad essa i due terzi del numero totale dei deputati, cioe' 356, e proclama eletti, in ogni circoscrizione, tutti i candidati contenuti nella lista medesima secondo l'ordine dato dai voti di preferenza ottenuti.
[5]Nel caso in cui nessuna lista raggiunga il venticinque per cento, si applicano a tutte le liste, nel computo nazionale, le disposizioni stabilite nel n. 3 per le liste di minoranza.
[6]Ove, per qualsivoglia ragione, il numero dei proclamati della lista di maggioranza in ciascuna circoscrizione non raggiunga i due terzi dei deputati assegnati alla circoscrizione stessa, i posti residui saranno attribuiti alle altre liste di maggioranza secondo le norme di cui nel seguente numero;
[7]3° per ciascuna circoscrizione fa la somma complessiva dei voti ottenuti da tutte le liste di minoranza.
[8]Divide tale somma per il numero dei deputati assegnati, per la circoscrizione, alla minoranza secondo la tabella.
[9]Il risultato costituisce il quoziente di minoranza della circoscrizione.
[10]Divide poi la somma dei voti ottenuti dalle singole liste per tale quoziente, e il risultato rappresenta il numero dei posti da assegnarsi a ciascuna lista di minoranza nella circoscrizione. I posti eventualmente rimanenti verranno rispettivamente distribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni avranno dato maggiori resti o, in caso di parita' di resti, a quella lista che abbia avuto maggiori voti nella circoscrizione.
[11]Proclama quindi eletti, in corrispondenza del numero dei seggi attribuiti nella circoscrizione a ciascuna lista, secondo il computo di cui al comma precedente, quei candidati che vi abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva