Art. 82

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[1]((Il presidente, in conformita' dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, deve proclamare eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti ed a parita' di voti piu' anziano di eta'.

[2]Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e da' immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capoluogo del Collegio, il quale la porta a Conoscenza del pubblico con apposito manifesto)).

Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art82 · fonte su Normattiva