Art. 85

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[1]Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale che, seduta stante, deve esser firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

[2]Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformita' dell'articolo 82.

[3]Une degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonche' tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale nazionale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve rilasciarne ricevuta.

[4]Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche, agli effetti del comma 3° dell'articolo 100, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.

[5]L'altro esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria della Corte d'appello di Roma.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art85 · fonte su Normattiva