Art. 85
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[1]((Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati.
[2]Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonche' tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale dentro ventiquattro ore; presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.
[3]L'altro esemplare del verbale e' depositato nella Cancelleria del tribunale)).
Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva