Art. 85

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati.

[2]Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonche' tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale dentro ventiquattro ore; presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

[3]L'altro esemplare del verbale e' depositato nella Cancelleria del tribunale)).

Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art85 · fonte su Normattiva