Art. 89

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[1]I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato o di ogni altra pubblica amministrazione sono eleggibili all'ufficio di deputato, ad eccezione di:

  • a)prefetti, viceprefetti e sottoprefetti o chi ne esercita le funzioni;
  • b)funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;
  • c)i capi ed i segretari di gabinetto dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Le ineleggibilita' di cui alle lettere a), b), c), non hanno luogo quando i funzionari suddetti abbiano cessato dalle loro funzioni almeno un anno prima del decreto di convocazione del Collegio;
  • d)funzionari rappresentanti del Pubblico Ministero di qualunque grado.

[2]I magistrati non contemplati nella lettera d) e nell'art. 91 lettera c) non possono essere eletti nella circoscrizione dove esercitano attualmente il loro ufficio, od in quella in cui l'abbiano esercitato sei mesi prima del decreto di convocazione dei comizi. Parimenti gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali di terra, di mare, d'aeronautica e della milizia volontaria nazionale non possono essere eletti nella circoscrizione dove hanno un comando territoriale od in quella in cui l'abbiano avuto sei mesi prima del decreto di convocazione del Collegio.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art89 · fonte su Normattiva