Art. 89
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[1]((Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari, gli impiegati e chiunque in genere riceva uno stipendio sul bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione, se non abbiano fatto cessare tale impedimento tre mesi prima della data delle elezioni, eccettoche' siano stati collocati in aspettativa senza stipendio almeno da sei mesi.
[2]A tali effetti la domanda di dimissioni o di aspettativa e' efficace e definitiva per il solo fatto della sua presentazione.
[3]Sono eccettuati:
- a)i Ministri, Segretari di Stato, i Sottosegretari di Stato, il Ministro di Casa Reale, il Primo, segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;
- b)il presidente, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato e l'avvocato generale erariale;
- c)i primi presidenti, i presidenti ed i consiglieri della Corte di cassazione, i magistrati di grado equiparato purche' addetti a funzioni giudicanti e il presidente del Tribunale supremo militare;
- d)gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari;
- e)i professori ufficiali delle Regie universita' e degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici;
- f)gli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della M. V. S. N.;
- g)gli ufficiali inferiori decorati di medaglia d'oro o dell'Ordine militare di Savoia.
[4]Non possono essere eletti deputati nel Collegio dove hanno esercitato le rispettive funzioni nel semestre precedente alla data della elezione, i funzionari delle Seguenti categorie:
- a)prefetti, vice prefetti e sotto prefetti e chi ne esercita le funzioni;
- b)funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;
- c)i magistrati non contemplati nella lettera c) del precedente comma ed i funzionari rappresentanti il Pubblico ministero di qualunque grado;
- d)gli ufficiali di terra, di mare, di aeronautica e della M. V. S. N. che esplicano nel proprio Collegio funzioni territoriali in maniera effettiva e diretta.
[5]I capi ed i segretari di gabinetto dei Ministri e Sottosegretari di Stato non possono essere eletti deputati se non hanno lasciato la carica sei mesi prima della data delle elezioni)).
Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva