Art. 9 — T. U. 1919, art. 9
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[1]Non piu' tardi del 1° novembre un estratto dell'elenco, di cui all'articolo precedente, comprendente i nati nel circondario dei vari Tribunali, e' trasmesso al rispettivo presidente.
[2]L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle inscrizioni esistenti al nome della persona designata, a norma dell'art. 624 del Codice di procedura penale e dell'art. 48 delle disposizioni regolamentari pel casellario giudiziario, approvate con R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.
[3]Gli estratti sono restituiti al Comune non piu' tardi del 15 dicembre.
[4]Entro il 15 dicembre, gli Istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di carita' debbono spedire alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco degli individui che sono ricoverati negli ospizi di carita' o che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza e della Congregazione di carita'.
[5]Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali e' stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dell'art. 17. Se dagli atti del Comune risulti che l'emigrato sia inscritto nelle liste elettorali di un altro Comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva