Art. 96
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[1]I deputati impiegati, di cui all'articolo 91, ad eccezione degli ufficiali dell'Esercito e dell'Armata in tempo di gitana, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianita'.
[2]Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nella rispettiva circoscrizione.
[3]Si decade dall'ufficio di deputato quando sopravvenga una delle condizioni di ineleggibilita', di cui agli articoli precedenti.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva