Art. 96
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[1]I deputati impiegati, ((di cui all'art. 89)), ad eccezione degli ufficiali dell'Esercito e dell'Armata in tempo di gitana, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianita'.
[2]Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nella rispettiva circoscrizione.
[3]Si decade dall'ufficio di deputato quando sopravvenga una delle condizioni di ineleggibilita', di cui agli articoli precedenti.
Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva