Art. 1 (Approvazione)

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Veduto l'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del decreto stesso con quelle della legge 29 marzo 1903, n. 103, sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, e del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 253; nonche' l'art. 8 della legge 18 giugno 1925. n. 1094, che estende tale facolta' alle disposizioni emanate successivamente;

[5]Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

[6]Udito il Consiglio dei Ministri;

[7]Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

[8]Abbiamo decretato e decretiamo:

[9]E' approvato il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

[10]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[11]Dato a San Rossore, addi' 15 ottobre 1925.

[12]VITTORIO EMANUELE.

[13]Mussolini - Federzoni.

[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

[15]Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 marzo 1926.

[16]Atti del Governo, registro 246, foglio 22. - Coop.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578~approvazione-art1 · fonte su Normattiva