Art. 1 (Approvazione)
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Veduto l'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del decreto stesso con quelle della legge 29 marzo 1903, n. 103, sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, e del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 253; nonche' l'art. 8 della legge 18 giugno 1925. n. 1094, che estende tale facolta' alle disposizioni emanate successivamente;
[5]Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
[6]Udito il Consiglio dei Ministri;
[7]Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
[8]Abbiamo decretato e decretiamo:
[9]E' approvato il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
[10]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[11]Dato a San Rossore, addi' 15 ottobre 1925.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Federzoni.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
[15]Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 marzo 1926.
[16]Atti del Governo, registro 246, foglio 22. - Coop.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti