Art. 1 (Approvazione)
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Veduto l'art. 70 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, col quale il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo al loro coordinamento e introducendo, ove occorra, norme integrative; tutte le disposizioni vigenti e quelle da emanarsi eventualmente anche posteriormente alla pubblicazione del decreto stesso in materia d'istruzione superiore e relative a corpi, istituti, stabilimenti, uffici e servizi comunque attinenti all'istruzione e alla cultura superiore; Veduto l'art. 26 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, numero 1176, col quale il suddetto art. 70 si intende riferibile a tutti gli Istituti d'istruzione superiore attualmente dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato il testo unico delle leggi sulla istruzione Superiore, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostra, dai Ministri proponenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 31 agosto 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Jung - Ercole.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 340, foglio 100. - Mancini.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva