Art. 20 — Art. 21 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 17 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n 3047
[1]Lo scioglimento del consiglio comunale non trae seco quello della commissione amministratrice di un'azienda, se cio' non e' espressamente dichiarato nel relativo decreto Reale.
[2]Quando sia sciolto il consiglio comunale, tua non la commissione amministratrice, la presidenza di questa commissione e' assunta dal commissario Regio.
[3]Quando sia sciolta anche la commissione amministratrice ne adempie le funzioni il commissario Regio.
[4]Le attribuzioni indicate nel secondo e terzo comma sono demandate, nel caso di scioglimento del consiglio provinciale, rispettivamente, al presidente della commissione straordinaria od alla commissione stessa.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti