Art. 20Art. 21 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 17 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n 3047

[1]Lo scioglimento del consiglio comunale non trae seco quello della commissione amministratrice di un'azienda, se cio' non e' espressamente dichiarato nel relativo decreto Reale.

[2]Quando sia sciolto il consiglio comunale, tua non la commissione amministratrice, la presidenza di questa commissione e' assunta dal commissario Regio.

[3]Quando sia sciolta anche la commissione amministratrice ne adempie le funzioni il commissario Regio.

[4]Le attribuzioni indicate nel secondo e terzo comma sono demandate, nel caso di scioglimento del consiglio provinciale, rispettivamente, al presidente della commissione straordinaria od alla commissione stessa.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578~art20 · fonte su Normattiva