Art. 26Art. 27 della legge 29 marzo 1903, n. 103

I comuni, che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'articolo 1°, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facolta' del riscatto, con tali condizioni e termini che non sieno, pei comuni medesimi, piu' onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578~art26 · fonte su Normattiva