Art. 31Art. 31 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253

[1]E' data al Governo del Re la facolta' di emanare tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente testo unico sentita la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

[3]Il Ministro per l'interno

[4]Federzoni.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578~art31 · fonte su Normattiva