Art. 1 (Approvazione)
[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III
[4]Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[5]RE D'ITALIA
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Visto l'art. 4 del Nostro decreto 27 febbraio 1919, n. 239, che da' facolta' al Governo di coordinare in testo unico le disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra;
[8]Udito il Consiglio dei ministri;
[9]Sulla proposta del ministro per le terre liberate dal nemico, d'accordo col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;
[10]Abbiamo decretato 27 decretiamo:
[11]E' approvato il testo unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
[12]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[13]Dato a Roma, addi' e marzo 1919.
[14]TOMASO DI SAVOIA.
[15]Colosimo - Fradeletto.
[16]Visto, Il guardasigilli: Facta.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva