Art. 1 (Approvazione)

[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE III

[4]Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[5]RE D'ITALIA

[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

[7]Visto l'art. 4 del Nostro decreto 27 febbraio 1919, n. 239, che da' facolta' al Governo di coordinare in testo unico le disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra;

[8]Udito il Consiglio dei ministri;

[9]Sulla proposta del ministro per le terre liberate dal nemico, d'accordo col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

[10]Abbiamo decretato 27 decretiamo:

[11]E' approvato il testo unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

[12]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[13]Dato a Roma, addi' e marzo 1919.

[14]TOMASO DI SAVOIA.

[15]Colosimo - Fradeletto.

[16]Visto, Il guardasigilli: Facta.

Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~approvazione-art1 · fonte su Normattiva