Art. 104 t.u.i.r.
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Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi non si tiene conto:
- a)degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero del tesoro;
- b)delle plusvalenze delle disponibilita' in oro iscritte in bilancio in base all'andamento delle quotazioni sul mercato internazionale e accantonate in apposito fondo del passivo;
- c)delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi e accantonate in apposito fondo del passivo. Si applica la disposizione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 76.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 20 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva