Art. 111
[1]dei beni materiali (articolo 102 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; articolo 102-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; articolo 36, commi 7 e 7-bis, primo periodo, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248; articolo 1, commi da 65 a 69, legge 29 dicembre 2022, n. 197; articolo 2, comma 218, legge 24 dicembre 2007, n. 244)
[2]1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. 2. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali e' assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, e' quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. 3. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma 4, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione del primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attivita' svolta nei settori indicati al comma 4. 4. Ai fini del comma 3, le imprese devono svolgere una delle attivita' riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.02 (gia' 47.11.10 Ipermercati); 47.11.02 (gia' 47.11.20 Supermercati); 47.11.02 (gia' 47.11.30 Discount di alimentari); 47.11.02 (gia' 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.01 (gia' 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.12.10 (gia' 47.19.10 Grandi magazzini); 47.12.10 (gia' 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.20 (gia' 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.22 (gia' 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.22 (gia' 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati). 5. Le imprese di cui ai commi 3 e 4 il cui valore del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli e seguenti, possono avvalersi della disposizione del comma 3 in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui al comma 4 e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 3 a 5. 7. Le disposizioni dei commi da 3 a 6 si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta. 8. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. 9. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione. 10. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a euro 516,46 e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. 11. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. 12. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 8, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Per i beni di cui all', comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 8. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 105. 13. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalita' di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento gia' decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell' del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili. 14. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui all', comma 1, lettera gg), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento. La percentuale di cui al primo periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo. 15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 8 e 12 non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una societa' per azioni o a responsabilita' limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall', comma 4 a un'impresa che li destini all'esercizio della propria attivita' abituale. 16. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attivita' regolate, sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni di cui al presente comma e ai commi da 17 a 22, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina di cui ai commi da 1 a 14:
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