Art. 105 t.u.i.r.
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Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14, le societa' e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi:
- a)l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3;
- b)l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonche' le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 44, nonche' delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44. 80 In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresi', nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la societa' o l'ente e' tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'articolo 105-bis. 80 Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1:
- 1)l'imposta, calcolata, nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, e ((del 51,51 per cento)), per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma;
- 2)l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'articolo 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e' commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le disposizioni del citato articolo 94, comma 1-bis. 80 Indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei soci o partecipanti del credito d'imposta di cui all'articolo 14, gli importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2001, e ((al 51,51 per cento)), per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2003, degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonche' delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44. Gli importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non e' stato stabilito diversamente, comportano la riduzione prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata lettera a). Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati: 1) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera a) del comma 1 verificatisi nell'esercizio; 2) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 verificatisi nell'esercizio. Gli utili distribuiti per i quali non e' attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'articolo 14 ovvero e' attribuito il credito d'imposta limitato di cui agli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, devono essere separatamente indicati nei modelli di comunicazione di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione. Nel caso di omessa comunicazione in conformita' a quanto previsto nel comma precedente, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni e' raddoppiata qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti crediti d'imposta inesistenti o piu' vantaggiosi. 80
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467
80Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 ha disposto: - (con l'art. 1, commi 1, 2 e 6) che "1. Le riserve e gli altri fondi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo articolo 2, comma 1, numero 10), esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996 sono soggetti, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio, pari al 5,6 per cento per quelli di cui al comma 2 e pari al 2,2 per cento per quelli di cui al comma 4. 2. L'eccedenza di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo articolo 2, comma 1, numero 10), che risulta esposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, si computa in diminuzione delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 4 del medesimo articolo 105, che si considerano assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche fino a concorrenza del suo ammontare. [...] 6. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei confronti delle societa' e degli enti totalmente partecipati dallo Stato"; - (con l'art. 3, commi 3, 4 e 5) che "3. Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13), decorrono dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Nella dichiarazione dei redditi presentata per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 devono essere distintamente indicati gli importi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente decreto e l'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, numero 10), del presente decreto. 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 2 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, sono compresi, inizialmente, i seguenti importi: a) i nove sedicesimi delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, che, ai sensi dell'articolo 105, conuna 3, del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'articolo 2, comma 1, numero 10), ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto si considerano formati con utili assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; b) il 25 per cento delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408; c) il 25 per cento delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1995, n. 85, nonche' l'11 per cento di dette riserve e altri fondi, ove non distribuiti entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995; d) i nove sedicesimi dell'eccedenza di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'articolo 2, comma 1, numero 10), che non e' stata utilizzata agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto. Tale importo va computato per quote costanti nella dichiarazione dei redditi di cui al presente comma e in quelle relative ai nove esercizi successivi; e) l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto. 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, sono ricompresi, inizialmente, i seguenti importi: a) il 55,24 per cento delle riserve e degli altri fondi assoggettati ad imposta sostitutiva del 2,2 per cento ed il 49,84 per cento delle riserve e degli altri fondi assoggettati ad imposta sostitutiva del 5,6 per cento, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto; b) i nove sedicesimi delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 che si considerano formati con gli utili che non concorrono alla determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, numeri 8) e 9), ovvero che si considerano formati per ogni successivo percettore con detti utili; c) l'imposta corrispondente al reddito dichiarato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e compensato con le perdite di detto esercizio e di quelli precedenti, ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi".
Testo vigente dal 1 gennaio 2003 al 1 gennaio 2004 · versione 110 su Normattiva