Art. 11 t.u.i.r. — Determinazione dell'imposta
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[1]L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
[2]((Fino a L. 7.200.000...................... 10% Oltre L. 7.200.000 fino a L. 14.400.000 22% Oltre L. 14.400.000 fino a L. 35.900.000 26% Oltre L. 35.900.000 fino a L. 72.000.000 33% Oltre L. 72.000.000 fino a L. 179.800.000 40% Oltre L. 179.800.000 fino a L. 359.700.000 45% Oltre L. 359.700.000..................... 50%)).
[3]25 L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12 e 13. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
8Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.P.C.M. 29 settembre 1989
12Il D.P.C.M. 29 settembre 1989 (in G.U. 30/09/1989, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1990.
D.P.C.M. 28 settembre 1990
16Il D.P.C.M. 28 settembre 1990 (in G.U. 29/09/1990, n. 228) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1991.
D.P.C.M. 30 settembre 1991
25Il D.P.C.M. 30 settembre 1991 (in G.U. 1/10/1991, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1992.
Testo vigente dal 16 ottobre 1991 al 31 dicembre 1991 · versione 23 su Normattiva