Art. 11 t.u.i.r.Determinazione dell'imposta

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L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • a)fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  • b)oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
  • c)oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
  • d)oltre 50.000 euro, 43 per cento. 229 Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non e' dovuta. 133 L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis nonche' in altre disposizioni di legge. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 233
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che "La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216

229

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda e' calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; c) oltre 50.000 euro, 43 per cento. ".

D.L. 9 agosto 2024, n. 113

233

Il D.L. 9 agosto 2024, n. 113 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 8) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

Testo vigente dal 10 agosto 2024 al 1 gennaio 2025 · versione 231 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

27 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 1 gennaio 20261 gennaio 2027per un anno
  3. 1 gennaio 20251 gennaio 2026per un anno
  4. 10 agosto 20241 gennaio 2025per 5 mesi
  5. 31 dicembre 202310 agosto 2024per 7 mesi
  6. 1 gennaio 202231 dicembre 2023per un anno
  7. 1 gennaio 20121 gennaio 2022per 10 anni
  8. 1 gennaio 20081 gennaio 2012per 4 anni
  9. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  10. 1 gennaio 20041 gennaio 2007per 3 anni
  11. 1 gennaio 20031 gennaio 2004per un anno
  12. 1 gennaio 20021 gennaio 2003per un anno
  13. 1 gennaio 20011 gennaio 2002per un anno
  14. 3 ottobre 20001 gennaio 2001per 3 mesi
  15. 30 marzo 20003 ottobre 2000per 6 mesi
  16. 15 gennaio 200030 marzo 2000per 3 mesi
  17. 1 gennaio 200015 gennaio 2000per 14 giorni
  18. 20 gennaio 19981 gennaio 2000per un anno
  19. 1 gennaio 199820 gennaio 1998per 19 giorni
  20. 1 giugno 19941 gennaio 1998per 4 anni
  21. 19 novembre 19921 giugno 1994per un anno
  22. 31 dicembre 199119 novembre 1992per 11 mesi
  23. 16 ottobre 199131 dicembre 1991per 3 mesi
  24. 14 ottobre 199016 ottobre 1991per un anno
  25. 15 ottobre 198914 ottobre 1990per 12 mesi
  26. 30 aprile 198915 ottobre 1989per 6 mesi
  27. 31 dicembre 198630 aprile 1989per 2 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art11 · fonte su Normattiva