Art. 117 t.u.i.r. — Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti
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La societa' o l'ente controllante e ciascuna societa' controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 precedente solo in qualita' di controllanti ed a condizione:
- a)di essere residenti in Paesi con i quali e' in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
- b)di esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' d'impresa, cosi' come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna societa' controllata sia effettivamente connessa. Permanendo il requisito del controllo di cui all'articolo 120, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e' irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 2 dicembre 2005 · versione 111 su Normattiva