Art. 118 t.u.i.r. — Effetti dell'esercizio dell'opzione
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L'imposta si applica:
- a)per le persone fisiche e per le societa' semplici, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I. Il reddito delle imprese familiari e' assunto al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori;
- b)per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, sul reddito determinato con i criteri stabiliti nel titolo I;
- c)per le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche residenti nel territorio dello Stato, e per quelli non residenti con stabile organizzazione nel territorio stesso, sul reddito complessivo determinato con i criteri stabiliti nel titolo II, diminuito dei redditi prodotti fuori del territorio dello Stato. Il reddito complessivo e' assunto al lordo degli accantonamenti per imposta locale sui redditi e delle perdite di precedenti esercizi di cui all'articolo 102;
- d)per le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I. Per i redditi degli ((immobili di cui all'art. 57, comma 1.)) l'imposta e' applicata separatamente sull'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
1con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".
Testo vigente dal 1 marzo 1988 al 1 gennaio 1996 · versione 1 su Normattiva