Art. 127
[1]dell'esercizio dell'opzione (articolo 118 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 126 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle societa' controllate, per l'intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. 2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 185:
- a)per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale;
- b)la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato;
- c)nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo 185, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero. 3. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle societa' cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla societa' o ente controllante o alternativamente dalle societa' cui competono. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 86, commi da 1 a 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 4. Gli obblighi di versamento a saldo e in acconto competono esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell'articolo 131. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle societa' singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 74, commi 3, lettere a), b) e c), e 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 5. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva