Art. 118 t.u.i.r.Effetti dell'esercizio dell'opzione

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L'imposta si applica:

  • a)per le persone fisiche e per le societa' semplici, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I. Il reddito delle imprese familiari e' assunto al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori;
  • b)per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, sul reddito determinato con i criteri stabiliti nel titolo I;
  • c)per le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche residenti nel territorio dello Stato, e per quelli non residenti con stabile organizzazione nel territorio stesso, sul reddito complessivo determinato con i criteri stabiliti nel titolo II, diminuito dei redditi prodotti fuori del territorio dello Stato. Il reddito complessivo e' assunto al lordo degli accantonamenti per imposta locale sui redditi e delle perdite di precedenti esercizi di cui all'articolo 102;
  • d)per le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I. Per i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali l'imposta e' applicata separatamente sull'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art118 · fonte su Normattiva