Art. 119 t.u.i.r.

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L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Per la determinazione del periodo di imposta e per l'imputazione dei redditi al periodo di imposta valgono le disposizioni dei titoli I e II.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art119 · fonte su Normattiva