Art. 119 t.u.i.r.
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L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Per la determinazione del periodo di imposta e per l'imputazione dei redditi al periodo di imposta valgono le disposizioni dei titoli I e II.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 1998 · versione 0 su Normattiva