Art. 126 t.u.i.r.
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PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 249 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
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3 versioni dal 1986
Collegamenti
Art. 134
all'efficacia e all'esercizio dell'opzione (articolo 126 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 126 le societa' che fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi…
Art. 183 — Fallimento e liquidazione coatta
Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione e' determinato in base al bilancio redatto…
Art. 124
per la trasparenza fiscale (articolo 115 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917) 1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano…
Art. 115 — Opzione per la trasparenza fiscale
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale…
Art. 128
per l'efficacia dell'opzione (articolo 119 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita' legale solo in qualita' di controllante o solo in qualita' di controllata e la sua efficacia e'…
Art. 181
giudiziale e liquidazione coatta (articolo 183 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Nei casi di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art126 · fonte su Normattiva