Art. 134
[1]all'efficacia e all'esercizio dell'opzione (articolo 126 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 126 le societa' che fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa'. 2. Nel caso di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, l'esercizio dell'opzione non e' consentito e, se gia' avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione della liquidazione giudiziale o il provvedimento che ordina la liquidazione.
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