Art. 131 t.u.i.r.
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Se la giacenza dell'eredita' si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si e' aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari e' determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, se il chiamato all'eredita' e' persona fisica o non e' noto, e secondo quelle del capo III del titolo II, se il chiamato e' soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Dopo l'accettazione dell'eredita' il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si e' aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui al comma 3 dell'articolo 7, se il chiamato all'eredita' e' persona fisica o non e' noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio ((dopo l'accettazione dell'eredita')). 1 Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell'eredita' sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito. Nelle ipotesi previste nei commi 1 e 2 l'imposta locale sui redditi e' applicata in via definitiva in ciascun periodo di imposta.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
1con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".
Testo vigente dal 1 marzo 1988 al 1 gennaio 2004 · versione 1 su Normattiva