Art. 137
[1]ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (articolo 130 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Le societa' e gli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), possono esercitare l'opzione per includere proporzionalmente nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile non residenti e rientranti nella definizione di cui all'articolo 140. 2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 e' consentito alle societa' e agli enti:
- a)i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;
- b)controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta, tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali soggetti controllanti ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile di altra societa' o ente commerciale residente o non residente. 3. Per la verifica della condizione di cui al comma 2, lettera b), le partecipazioni possedute dai familiari di cui all'articolo 5, comma 5, si cumulano fra loro. 4. La societa' controllante che si qualifica per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 non puo' quale controllata esercitare anche l'opzione di cui alla sezione III del presente capo.
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