Art. 155 t.u.i.r. — Ambito soggettivo ed oggettivo
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Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate ((con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione)). L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi sociali e puo' essere rinnovata. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la societa' controllante e le controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.168 L'opzione consente la determinazione dell'imponibile secondo i criteri di cui all'articolo 156 delle navi di cui al comma 1 con un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta destinate all'attivita' di:
- a)trasporto merci;
- b)trasporto passeggeri;
- c)soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attivita' di assistenza marittima da svolgersi in alto mare. Sono altresi' incluse nell'imponibile le attivita' direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nelle lettere precedenti svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di cui all'articolo 161.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
168Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Testo vigente dal 13 dicembre 2014 al 3 dicembre 2016 · versione 167 su Normattiva