Art. 290
[1]soggettivo e oggettivo (articolo 155 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articoli 6, comma 3, e 7, decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221)
[2]1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'articolo 48, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato ai sensi del presente capo qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio, a meno che non sia revocata secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al terzo periodo si applica al termine di ciascun decennio. L'opzione di cui al primo periodo deve essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati nel medesimo primo periodo, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la societa' controllante e le controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 2. L'opzione non puo' essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso per le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e per le imprese in difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 3. L'opzione consente la determinazione dell'imponibile secondo i criteri di cui all'articolo 291 delle navi di cui al comma 1 con un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta destinate all'attivita' di:
- a)trasporto merci;
- b)trasporto passeggeri;
- c)soccorso, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attivita' di assistenza marittima da svolgersi in alto mare;
- d)rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, a condizione che piu' del 50 per cento dell'attivita' annuale della nave costituisca trasporto marittimo e limitatamente a tale attivita'. 4. Sono altresi' incluse nell'imponibile le attivita' direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nel comma 3, lettere a), b), c) e d) svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di cui all'articolo 297, a condizione che le entrate totali derivanti dalle predette attivita' non superino il 50 per cento delle entrate totali di ciascuna nave ammissibile. I trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo sono inclusi, nel rispetto dei limiti di cui al primo periodo, nell'imponibile a condizione che siano venduti insieme alla prestazione di trasporto marittimo. Il trasporto terrestre di container e', in ogni caso, escluso dall'imponibile. 5. In conformita' a quanto previsto dagli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, il livello massimo di aiuto conseguente all'esercizio dell'opzione, tenuto conto anche di altre misure di aiuto per le attivita' di trasporto marittimo, non eccede l'azzeramento delle imposte, delle tasse e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e dell'imposta sul reddito delle societa' per le attivita' di trasporto marittimo. 6. Per l'esercizio delle opzioni che sono comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 7. L'opzione di cui al comma 1 non e' efficace per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi, che non imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario. 8. Resta fermo il calcolo del reddito imponibile dell'armatore in riferimento alle navi che non incorrono nel divieto di cui al comma 7.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva