Art. 177-ter t.u.i.r.
I limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, ((173, comma 10, e 176, comma 5-bis)), non si applicano qualora le operazioni indicate nei medesimi articoli si verifichino all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile e in cui una societa' controlla l'altra o le altre societa' partecipanti alle predette operazioni o tutte le societa' partecipanti alle predette operazioni sono controllate dallo stesso soggetto. La disapplicazione di cui al primo periodo opera esclusivamente per le perdite conseguite in periodi di imposta nei quali le societa' partecipanti alle operazioni di cui alle disposizioni del primo periodo erano gia' appartenenti allo stesso gruppo nonche' per le perdite conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all'atto dell'ingresso nel gruppo della societa' a cui si riferiscono, o successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo previsti dai citati articoli. 238 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, al fine di definire:
- a)i criteri per la determinazione del periodo di appartenenza al gruppo di ciascuna societa', nonche' le regole con cui tale periodo e' attribuito al soggetto avente causa nell'ambito di operazioni straordinarie, ((...)) al fine di evitare effetti distorsivi; 238
- b)il coordinamento tra le disposizioni che limitano il riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, ((173, comma 10, 176, comma 5-bis,)) e le disposizioni del presente articolo, precisando, in ogni caso, che: 238
- 1)le perdite sottoposte, con esito positivo, alle disposizioni che limitano il riporto delle perdite si considerano conseguite all'atto di ingresso nel gruppo ovvero al momento in cui sono effettuate le operazioni di fusione o scissione;
- 2)si considerano prioritariamente utilizzate le perdite conseguite nel periodo d'imposta meno recente;
- 3)le perdite eccedenti il valore del patrimonio netto della societa' si considerano formate prioritariamente dalle perdite diverse da quelle di cui al presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5, nonche' all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 235
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
235Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.L. 17 giugno 2025, n. 84
238Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192".
Testo vigente dal 18 giugno 2025 al 1 gennaio 2027 · versione 237 su Normattiva