Art. 21 t.u.i.r.

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[1]Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere da a)

[2]a d) e da o) a t) del comma 1 dell'articolo 10. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 giugno 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art21 · fonte su Normattiva