Art. 21 t.u.i.r.
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 249 su Normattiva
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 249 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
6 versioni dal 1986
Collegamenti
Art. 23
dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Per gli altri redditi tassati separatamente, a esclusione di quelli di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h) e di quelli…
Art. 17 — Tassazione separata
L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati…
Art. 19
separata (articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 24, comma 31, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 1. L'imposta si applica separatamente sui…
Art. 235
del reddito imponibile e dell'imposta (articolo 1, commi da 64 a 68, legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 1 decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81) 1. I soggetti di cui al all'articolo 232, comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare…
Art. 4
e figli minori (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata: a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli…
Art. 11 — Determinazione dell'imposta
L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33 per cento…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art21 · fonte su Normattiva