Art. 50 t.u.i.r.Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

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Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e' superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili. Non sono deducibili quote di ammortamento ne' canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici, ne' spese relative all'impiego di tali beni. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 3 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta non e' superiore a 18 milioni di lire, il reddito e' determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, nella misura del 70 per cento dell'ammontare fino a 10 milioni di lire, del 75 per cento dell'ammontare superiore a 10 fino a 14 milioni di lire e dell'80 per cento dell'ammontare superiore a 14 milioni di lire. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi della presente disposizione. Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 e' costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle altre spese; la riduzione non si applica alle indennita' percepite per la cessazione del rapporto. I redditi indicati alla lettera b) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 30 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennita' di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 14 maggio 1988 · versione 0 su Normattiva

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  11. 10 dicembre 20001 gennaio 2001per 22 giorni
  12. 1 gennaio 200010 dicembre 2000per 11 mesi
  13. 1 gennaio 19981 gennaio 2000per 2 anni
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  15. 1 gennaio 19972 marzo 1997per 2 mesi
  16. 17 agosto 19961 gennaio 1997per 5 mesi
  17. 24 marzo 199517 agosto 1996per un anno
  18. 1 gennaio 199424 marzo 1995per un anno
  19. 1 gennaio 19921 gennaio 1994per 2 anni
  20. 13 luglio 19911 gennaio 1992per 6 mesi
  21. 29 giugno 199013 luglio 1991per un anno
  22. 30 aprile 198929 giugno 1990per un anno
  23. 14 maggio 198830 aprile 1989per 12 mesi
  24. 31 dicembre 198614 maggio 1988per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art50 · fonte su Normattiva