Art. 50 t.u.i.r. — Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
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Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte e professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria e' ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi. 8 13 Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e' superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati. 8 13 Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (b), sono deducibili nella misura del 50 per cento. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 dicembre 1997, n. 449. 77 Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 8 52 Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis, anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 62. 52 65 Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della societa' o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. 65 COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 413. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N.342. I redditi indicati alla lettera b) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennita' di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. 3 59 66 (71) 102 ((8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti e' determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purche' stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49))
Gli interventi su questo articolo(10)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154
3Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che la presente modifica ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1 gennaio 1973, e, ai fini delle imposte sui redditi, dal periodo di imposta iniziato successivamente al 31 dicembre 1987. Ha inoltre disposto (con l'art. 7, cooma 7) che fino alla data del 31 dicembre 1988 e' sospesa l'applicazione del comma 7, del presente articolo.
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
8Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165
13Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che le presenti modifiche si applicano agli immobili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal 15 giugno 1990.
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
52Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che le modifiche di cui ai commi 2 e 5, del presente articolo "si applicano per le spese sostenute e per i beni ivi indicati, acquistati dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 4) che la modifica di cui al comma 6 si applica "alle spese sostenute per trasferte effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425
59Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che le modifiche di cui al comma 4 del presente articolo "si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"; le modifiche di cui al comma 8 del presente articolo "si applicano per i compensi percepiti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
L. 23 dicembre 1996, n. 662
65La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 23) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica si applica alle spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1 gennaio 1997.
L. 27 dicembre 1997, n. 449
77La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17, comma 3) che "Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997".
L. 23 dicembre 1999, n. 488
94con decorrenza dal 1 gennaio 1999
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 51, comma 4) che "La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo, le parole: " al 6 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " al 7 per cento ", a decorrere dal 19 gennaio 2001".
L. 21 novembre 2000, n. 342
102con decorrenza dal 1 gennaio 2001
La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001".
Testo vigente dal 1 gennaio 2002 al 1 gennaio 2004 · versione 106 su Normattiva