Art. 51 t.u.i.r.
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PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 249 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
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37 versioni dal 1986
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Indennità di trasferta - Fattispecie di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 51 d.P.R. n. 917 del 1986 - Rispettivo ambito di applicazione - Individuazione.
In tema di indennità di trasferta, l'esenzione o riduzione contributiva è diversamente modulata a seconda che si applichi il comma 5 o il comma 6 dell'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1987, dal momento che, in virtù della prima disposizione (dedicata ai cd. trasfertisti occasionali), le indennità percepite per le trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente Lire 90.000 (pari ad € 46,48) al giorno, al netto delle spese di viaggio e trasporto, mentre, alla stregua della seconda previsione (dedicata ai cd. trasfertisti abituali), l'indennità fissa e corrisposta in modo continuativo - spettante anche in caso il lavoratore non si sia effettivamente recato in trasferta - concorre a formare il reddito in misura pari al cinquanta per cento del suo ammontare.
Riguarda ancheart. 7 d.l. 193/2016
Precedenti: 654809-02
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Base imponibile previdenziale - Rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, TUIR - Esclusione - Condizioni - Esposizione analitica - Necessità - Fondamento.
Al fine di escludere dalla base retributiva imponibile previdenziale le somme erogate a titolo di rimborso per spese non documentabili, sostenute in occasione di trasferte, ai sensi dell'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, è necessario che tali spese siano specificate in dettaglio, poiché la loro esposizione analitica è funzionale al controllo della loro effettività.
Precedenti: 657623-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di indennità di trasferta, l'esenzione o riduzione contributiva è diversamente modulata a seconda che si applichi il comma 5 o il comma 6 dell'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1987, dal momento che, in virtù della prima disposizione (dedicata ai cd. trasfertisti occasionali), le indennità percepite per le trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente Lire 90.000 (pari ad € 46,48) al giorno, al netto delle spese di viaggio e trasporto, mentre, alla stregua della seconda previsione (dedicata ai cd. trasfertisti abituali), l'indennità fissa e corrisposta in modo continuativo - spettante anche in caso il lavoratore non si sia effettivamente recato in trasferta - concorre a formare il reddito in misura pari al cinquanta per cento del suo ammontare.
Rv. 676171-01
Al fine di escludere dalla base retributiva imponibile previdenziale le somme erogate a titolo di rimborso per spese non documentabili, sostenute in occasione di trasferte, ai sensi dell'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, è necessario che tali spese siano specificate in dettaglio, poiché la loro esposizione analitica è funzionale al controllo della loro effettività.
Rv. 675645-01
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), e dell'art. 48 (ora 51), lettera f-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come…
ECLI:IT:COST:2008:344 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 53
del reddito di lavoro dipendente (articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 249 legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 1, comma 390, legge 30 dicembre 2024, n. 207) 1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito…
Art. 50 — Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di…
Art. 52
assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 373, legge 30 dicembre 2023, n. 213; articolo 1, comma 114, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 1. Sono assimilati ai redditi …
Art. 54 — Determinazione del reddito di lavoro autonomo
Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attivita' artistica o professionale e l'ammontare delle spese …
Art. 56
del reddito di lavoro autonomo (articolo 54 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo…
Art. 29 — Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi
Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art51 · fonte su Normattiva